D.L. 179/2012 – art. 34, commi 20 e 21
In attuazione del D.L. 179/2012 – art. 34, commi 20 e 21 si pubblica relazione relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica
Art. 34
comma 20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita’ tra
gli operatori, l’economicita’ della gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettivita’ di riferimento, l’affidamento del
servizio e’ effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata
sul sito internet dell’ente affidante, che da’ conto delle ragioni e
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per
la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste.
commavalcavallina 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e’ prevista una data di scadenza gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento
alla data del 31 dicembre 2013.