Convivenze e Unioni Civili
Il 5.6.2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello tesso sesso e disciplina delle convivenze” pubblicata sulla G.U. n.118 del 21.05.2016. La norma regola due istituti sociali distinti: le unioni civili e le convivenze di fatto.
CONVIVENZA DI FATTO
E’ la registrazione anagrafica della dichiarazione di essere conviventi di fatto. L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere fatta da due persone maggiorenni, coabitanti e iscritte nello stesso stato di famiglia, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile che intendono fare registrare volontariamente l’esistenza tra di loro di una. Convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l’eventuale stipula di un Contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi:
- personalmente presso lo sportello dell’ufficio Anagrafe. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d’identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
- a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Comune di San Pellegrino Terme – Servizi Demografici, Viale Papa Giovanni XXII n. 20- 24016 San Pellegrino Terme (BG)
- per via telematica sottoscritta con firma digitale o sottoscritta mediante firma autografa da entrambi gli interessati, acquisita mediante scanner con allegati i documenti di identità e trasmessa attraverso posta elettronica certificata del richiedente all’indirizzo pec sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
Scioglimento di una Convivenza di Fatto
Le parti possono comunicare al comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- forma scritta
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf -p7m con firma digitale al seguente indirizzo: comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
- accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio
- recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
UNIONE CIVILE
E’ la registrazione nell’archivio dello stato civile dell’unione tra due persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
La dichiarazione per la costituzione di un’unione civile può essere fatta da due persone maggiorenni dello stesso sesso, di stato libero e per le quali non sussistano gli impedimenti di cui all’arti 1 comma 4 della legge 76/2016.
Gli interessati di fronte all’ufficiale dello stato civile di un Comune a loro scelta fanno congiuntamente richiesta di costituzione di unione civile. Nella richiesta le parti dichiarano i loro dati anagrafici e l’insussistenza delle cause impeditive previste dalla legge.
L’ufficiale dello stato civile redige il processo verbale della richiesta e invita le parti a comparire nuovamente di fronte a sé in una data indicata dalle parti, successiva di almeno di 15 giorni alla richiesta.
Le parti, nel giorno dell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del Comune della richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile
Diritti e doveri
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Regime Patrimoniale dell’unione
Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa disposizione delle parti è costituito dalla comunione dei beni. Nella dichiarazione le parti possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Cittadino Straniero
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, per le leggi al quale è sottoposto, nulla osta all’unione civile.