Comune di San Pellegrino Terme

Separazione/Divorzio ai sensi dell'art. 12 legge 162 del 10/11/2014 • Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo
Aggiornato il 12 Dicembre 2018

Separazione/Divorzio ai sensi dell’art. 12 legge 162 del 10/11/2014

Separazione consensuale e divorzio ovvero modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tramite accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

Dall’11/12/2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della Legge 162/2014, i coniugi hanno la possibilità di ottenere la separazione consensuale e il divorzio, ovvero la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, tramite la conclusione di un accordo davanti all’Ufficiale dello Stato civile. E’ consentito ricorrere a questa procedura semplificata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

  • Assenza di figli comuni minori, ovvero maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • Esclusione dall’accordo di patti di trasferimento patrimoniale, cioè di patti volti a trasferire o ad assegnare all’uno o all’altro coniuge beni aventi valore economico o comunque suscettibili di valutazione economica, con la sola eccezione della possibilità di prevedere la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di divorzio (assegno divorzile). Non può invece essere prevista la corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cosiddetta liquidazione una tantum).

I coniugi si possono rivolgere:

  • All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio;
  • All’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di attuale residenza di uno di loro:

E’ facoltativa l’assistenza di un avvocato, il quale non può in alcun caso svolgere funzioni di rappresentanza sostituendo la parte assistita davanti all’Ufficiale di Stato Civile, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 del 28.11.2014.

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1 della Legge 55/2015 all’art. 3 della Legge 898/1970, l’accordo inteso ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concluso dopo che sono trascorsi i seguenti termini:

  • 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale;
  • 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo conclusi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

 

Come fare:

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi presso l’Ufficio di stato civile, per depositare copia dei rispettivi documenti in corso di validità e per fornire i dati e le informazioni indispensabili per l’acquisizione della documentazione a supporto dell’accordo.I coniugi che intendono farsi assistere da un avvocato, sono tenuti a presentare anche fotocopia del documento di identità dello stesso, nonché l’indirizzo del suo studio legale.

 

In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.

Redazione dell’accordo

Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello stato civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la su iscrizione nel registro di stato civile.

I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato civile, il quale riceve da ciascuno di loro una dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare, nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24/4/2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine figlio deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

Ricevute le dichiarazioni, l’ufficiale di stato civile redige l’atto contenente l’accordo che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato.

Alla conclusione dell’accordo i coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di euro 16,00, in conformità all’art. 16, comma 6 della Legge 162/2014.

In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale dello stato civile insieme ai coniugi.

In fase di accordo di separazione consensuale o divorzio l’Ufficiale di stato civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza.

La norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo. Nel giorno prefissato i coniugi si devono presentare insieme per sottoscrivere l’atto n cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo.

Effetti dell’accordo di separazione o di divorzio:

L’accordo conclusi davanti all’ufficiale di stato civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali. Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti.

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