Comune di San Pellegrino Terme

Atti di programmazione delle opere pubbliche Archivi • Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo
Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 38 – Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amminstrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Atti di programmazione delle opere pubbliche

giovedì 21 Marzo 2019 •
Comune di San Pellegrino Terme
V.le Papa Giovanni XXIII,20 -24016 San Pellegrino Terme (BG)
tel.0345 25011 • PEC CertificataFattura Elettronica
Codice fiscale/Partita IVA 00306690165
©2012-2023
Comune di San Pellegrino Terme
Tutti i diritti riservati
CookiePrivacy Policy
CreditsContattiLogin